PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

          «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del responsabile o dei responsabili».